Novità sulla cessione del credito legata al Superbonus edilizio. Innanzitutto arriva la proroga di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, del termine previsto per realizzare il 30% dei lavori sulle unità immobiliari dalle persone fisiche
Ecobonus 110 per cento ultime notizie, nel pomeriggio di giovedì 14 luglio il Governo ha incassato la fiducia definitiva alla conversione in legge del DL 50/2022, il cosiddetto decreto Aiuti, (Aiuti). Il testo è lo stesso licenziato dalla Camera. Il Decreto Aiuti, convertito definitivamente nella legge 91/2022 del 15 luglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio, è entrato quindi in vigore. Sono diventate definitive le novità per l’edilizia, contenute entrambe nell’articolo 14, che riguardano in particolare la cessione del credito dei bonus edilizi e la proroga del superbonus per le villette, ma non solo.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15.07.2022 la legge di conversione del Decreto Aiuti, recante – si legge sul sito della G.U. – misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Ecco in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.
L’articolo 14 proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento. Si tratta dei lavori realizzati sostanzialmente per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La norma precisa, inoltre, che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. Pertanto i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento complessivo non devono essere separatamente computati nel conteggio del 30 per cento, ma deve essere valutata la generalità dei lavori in corso, comprendendo anche gli interventi diversi da quelli rientranti nel Superbonus.
Per quanto riguarda la cessione del credito, l’articolo 14 del Decreto dispone che alle banche sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti privati. Le nuove regole si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Fermo restando il limite massimo di 4 cessioni, viene allargato il “raggio d’azione”. La quarta potrà infatti essere effettuata dalle banche a qualsiasi partita Iva diversa dal consumatore finale, quindi a chiunque svolga attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. La norma ha effetto retroattivo, allo scopo di liberare i vecchi crediti “bloccati”. L’art. 14, comma 1-bis del Decreto Aiuti precisa che le nuove disposizioni sulla cessione del credito si applicano anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto al medesimo articolo 121, comma 1, lettere a) e b)).
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